PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i medici chirurghi iscritti al corso universitario in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994. Agli stessi è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto e di una esperienza professionale di almeno sei mesi anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e di una esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».